La Mediazione è una procedura caratterizzata dalla gestione positiva dei conflitti.
La negoziazione delle parti in disaccordo è assistita da un soggetto terzo imparziale: il Mediatore.
Il tentativo di conciliazione costituisce invece lo strumento di composizione delle contro- versie capace di offrire soluzioni più spedite ed economiche alle parti e di ridurre il contenzioso giurisdizionale.
La conciliazione non vuole sostituirsi al sistema giudiziario anzi vuole costituire una funzione ausiliatrice del medesimo nonché quale procedura alternativa di risoluzione dei conflitti.
La procedura di mediazione e conciliazione produce effetti solo se il mediatore risulta iscritto presso il Registro dell’UNSIConc Nazionale e la relativa pratica risulta protocollata nel Registro degli Affari di Mediazione custodito presso l’UNSIConc Nazionale.
In controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il responsabile dell’Organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
Il responsabile dell’Organismo potrà avvalersi anche delle strutture, del personale e dei mediatori di altri Organismi con i quali l’Organismo UNSIConc abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.
Il Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile – ha disposto con proprio provvedimento del 04/06/2014 l'iscrizione definitiva, al numero progressivo 575, dell'UnsiConc al Registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione.
Compilando ed inviando alla sede nazionale UNSIConc il presente modulo si inoltrerà l’istanza finalizzata all’inserimento del richiedente nel registro dei mediatori UNSIConc.
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Compilando ed inviando alla sede nazionale UNSIConc il presente modulo si inoltrerà l’istanza finalizzata al conferimento di incarico per l’apertura della sede periferica UNSIConc nel territorio indicato dal richiedente.
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