Che cos'è la mediazione
La Mediazione è una procedura caratterizzata dalla gestione positiva dei conflitti. La negoziazione delle parti in disaccordo è assistita da un soggetto terzo imparziale: il Mediatore.
La conciliazione non vuole sostituirsi al sistema giudiziario anzi vuole costituire una funzione ausiliatrice del medesimo nonché quale procedura alternativa di risoluzione dei conflitti. La procedura di mediazione e conciliazione produce effetti solo se il mediatore risulta iscritto presso il Registro dell'UNSIConc Nazionale e la relativa pratica risulta protocollata nel Registro degli Affari di Mediazione custodito presso l'UNSIConc Nazionale. In controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il responsabile dell'Organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari. Requisiti della procedura di mediazione
La procedura di mediazione è caratterizzata da elementi quali la volontarietà, rapidità, autonomia e riservatezza. Il mediatore, le parti, la Segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione. Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengano le informazioni. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti dell'Organismo, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione non sono accessibili al pubblico tranne che nei casi di legge o previsti dal regolamento. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del regolamento, delle indennità nel medesimo testo indicate commisurate al valore della lite e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'Organismo. L'istante, una volta a conoscenza della data di inizio della mediazione e della designazione del mediatore, dovrà informare, a sua cura e spese, l'altra parte o le altre parti, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Il procedimento non potrà avere durata superiore a quattro mesi dal deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal Giudice per il deposito della stessa e non è soggetto a proroga.
La figura del mediatore
Ogni mediatore UNSIConc è dotato di particolari capacità professionali ed efficienza. Il mediatore non può, in nessun caso, decidere la controversia. Il Mediatore non può avere interessi in comune con nessuna delle parti ed è tenuto alla riservatezza ed ha, pertanto, l'obbligo di rifiutare la designazione in tutti i casi previsti dal codice etico e in tutti i casi di incompatibilità così come indicati. Il mediatore riceve personalmente le parti individualmente e/o collegialmente e non può ergersi a giudice nè può rilasciare giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio. In nessun caso il mediatore può svolgere attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo salvo verificare la sua conformità alle norme imperative e dell'ordine pubblico e non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge. Il mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione e risponde personalmente della sua opera mentre l'Organismo ne risponderà esclusivamente in via residuale e nei limiti dell'Assicurazione stipulata. Inoltre il mediatore non potrà:
Le parti possono richiedere, in qualsiasi momento, al responsabile dell'Organismo dall'UNSIConc, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore nominato. L'istanza di mediazione
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, il procedimento di mediazione si attiva attraverso l'inoltro o il deposito dell'istanza effettuato alla Segreteria dell'Organismo di Mediazione a mezzo di deposito cartaceo, invio telematico-PEC, fax o compilazione dello specifico format sul sito www.UNSIConc.it, accompagnata dall'attestazione di pagamento dell'indennità prevista per l'avvio della procedura, da una fotocopia del documento di riconoscimento munito di fototessera dell'istante e dalla documentazione necessaria a delineare le peculiarità della fattispecie oggettive e soggettive nonché l'eventuale dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il mancato pagamento dell'indennità e/o mancato deposito della documentazione richiesta, comporta l'irricevibilità dell'istanza. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione. Il deposito della domanda può avvenire anche presso le sedi territoriali dell'Organismo. La parte che deposita la domanda di mediazione ha l'onere di qualificare l'oggetto della controversia. Nell'ipotesi in cui è prescritta l'assistenza tecnica in sede giurisdizionale, le parti non possono partecipare al procedimento se non con il ministero di un difensore. La parte o le parti che intendano presentare la domanda dovranno produrre un'apposita istanza che dovrà contenere tutti gli elementi previsti quali:
Responsabilità
L'Organismo non può essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni sia per la mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni nonchè nel caso di imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante ha facoltà di effettuare la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione. L'Organismo non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso lo stesso. Adesione alla mediazione
Il modulo da consegnare a cura dell'istante all'altra parte interessata dalla mediazione, oltre all'indicazione del medesimo istante e la sommaria indicazione dei fatti, deve contenere:
La parte che aderisce al tentativo di mediazione dovrà inoltrare la propria accettazione alla Segreteria dell'Organismo entro 15 giorni dal ricevimento della medesima. Il mancato pagamento dell'indennità e/o mancato deposito della documentazione richiesta, comporta l'impossibilità dell'interessato a partecipare alla mediazione. In tale circostanza, il mediatore è tenuto a stilare la dichiarazione di conclusione del procedimento per mancata adesione. La parte, se non previsto all'interno dell'istanza, deve comunicare alla Segreteria, chi la rappresenterà o si presenterà per essa il giorno indicato per la comparizione. Decorso inutilmente il termine per l'accettazione il tentativo di conciliazione verrà ritenuto non esperibile e la Segreteria dell'Organismo procederà a darne tempestiva comunicazione alla parte istante che non avrà diritto al rimborso del deposito per l'avvio della procedura già versato. Svolgimento della mediazione
Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'Organismo UNSIConc indicata nell'istanza di mediazione o nel riscontro a cura dell'Organismo medesimo. Le parti, con dichiarazione riportata nel verbale della seduta o con separato documento, daranno atto della conoscenza dei contenuti del Regolamento. L'Organismo provvederà a fissare la data del primo incontro entro 15 giorni dal deposito dell'istanza di mediazione. Il primo incontro, salvo comprovati impedimenti, dovrà tenersi entro un mese dalla data di ricevimento dell'istanza di mediazione. Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità. Le parti partecipano all'incontro personalmente e/o mediante un proprio rappresentante munito di procura speciale notarile. Nel verbale conclusivo del procedimento debbono essere indicati gli estremi dell'iscrizione dell'Organismo nel registro. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale negativo con l'indicazione alla proposta del mediatore ove da lui formulata. L'accordo conciliativo ha valore di contratto a tutti gli effetti. La sottoscrizione dell'accordo dovrà essere effettuata personalmente dalla parte non essendo possibile procedervi tramite delega speciale. Il processo verbale è depositato presso la Segreteria dell'Organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. Inoltre, presso la Segreteria è custodito sia il registro degli affari di mediazione sia il fascicolo degli atti del procedimento di mediazione debitamente registrato e numerato nell'ambito del medesimo registro degli affari di mediazione. La proposta del mediatore
Con riferimento al disposto di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 28/10 quando le parti non raggiungono un accordo amichevole ed esclusivamente nel caso in cui ne facciano concorde richiesta, il mediatore deve formulare una proposta di conciliazione laddove disponga degli elementi necessari e sufficienti. Prima di formulare la proposta, il mediatore deve informare le parti che qualora il provvedimento di definizione del giudizio corrisponda interamente al contenuto della proposta, il Giudice potrà escludere la ripetizione delle spese della parte vincitrice che abbia rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, condannandola al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente per lo stesso periodo e al versamento di un'ulteriore somma corrispondente al contributo unificato dovuto, ciò anche con riguardo alle indennità di mediazione e al compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato. Il mediatore deve informare altresì, ex art.13 del D.Lgs. 28/2010, le parti che laddove il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponda interamente al contenuto della proposta, il Giudice potrebbe, in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità di mediazione e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato. In caso di mancata adesione o partecipazione al tentativo di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento. Il mediatore, quando la proposta non è inserita nel verbale dell'incontro, comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la propria proposta, invitandole a far pervenire allo stesso, per iscritto ed entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione, l'accettazione o il rifiuto della proposta, precisando che la mancanza di risposta nel termine indicato equivale a rifiuto della proposta medesima. Dal momento della comunicazione alle altre parti con mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione, l'istanza di conciliazione proposta all'Organismo produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Se è raggiunto un accordo amichevole ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale nel quale è inserito o allegato il testo dell'accordo medesimo deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Il verbale
Il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo se le parti raggiungono un accordo o se aderiscono alla proposta del mediatore. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art.2643 c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, nominato dal Responsabile dell'Organismo. L'accordo, conforme alle norme imperative e dell'ordine pubblico, può contenere, anche a seguito della proposta, l'applicazione di sanzioni sotto forma di pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento anche in base a scadenze temporali predeterminate. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'UNSIConc e, previa richiesta, viene rilasciata copia alle parti. Valore della lite e spese della procedura
Il valore della lite deve essere indicato nella domanda di mediazione. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 oltre IVA che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'Organismo potrà richiedere per ciascun tentativo di conciliazione le indennità indicate onnicomprensive e corrispondenti al valore della lite che comprendono i costi di amministrazione dell'Organismo ed i compensi del responsabile dell'Organismo di mediazione e del mediatore. Le spese di mediazione sono corrisposte per intero prima dell'inizio del primo incontro di mediazione. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte. In caso di mancato versamento delle indennità di mediazione delle parti presenti prima dell'inizio del primo incontro, il procedimento è sospeso per 10 gg. con provvedimento del responsabile dell'Organismo. Il mancato pagamento dell'indennità di mediazione di una sola parte, comporta l'impossibilità per tale parte di partecipare al procedimento di mediazione, che pertanto proseguirà in sua assenza con gli effetti propri derivanti dalla mancata adesione del procedimento stesso. Nel caso in cui la parte aderente al tentativo di conciliazione si presenti all'incontro senza provvedere al pagamento dell'indennità, il mediatore è tenuto a formare un verbale di mancata partecipazione della parte medesima. Gli importi indicati nel tariffario si intendono al netto degli oneri fiscali e dovranno essere corrisposti col mezzo idoneo a comprovarne il versamento. Qualora, con provvedimento ministeriale ad hoc, dovessero mutare i seguenti importi o in caso di rideterminazione triennale, l'Organismo provvederà a darne comunicazione con i mezzi di diffusione a sua disposizione. Indennità
Gli importi dovuti per singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra di loro. Le spese di cui alla tabella che precede non possono essere rimborsate a nessun titolo alle parti. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di cinquantamila euro altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente. L'indennità dovuta è ridotta di un terzo:
L'indennità dovuta così come indicata è aumentata di un quinto:
Esito del Procedimento
Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 28/10, il procedimento si considera concluso, quando:
Il verbale viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che certifica l'autografia o l'impossibilità a sottoscrivere o la mancata partecipazione all'incontro di mediazione. Una copia del verbale sarà rilasciata alle parti, previa richiesta, mentre l'originale sarà conservato presso la Segreteria dell'Organismo. Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti. Al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio che sarà trasmessa per via telematica al responsabile con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento. |